In un Paese in emergenza, la politica ha mostrato i propri limiti con arrogante insensibilità ai reali bisogni della maggioranza degli italiani e si è palesato il fallimento dei partiti, tutti contro tutti, incapaci di trovare un accordo su una personalità da eleggere, alla Presidenza della Repubblica, doverosamente al primo scrutinio.
Con la pandemia, il dilagare di Omicrom e l’arrivo di Omicron 2, l’Italia si è dovuta bloccare a causa di una farsa che ha indispettito anche gli animi più miti apparendo fuori luogo le esultanze per la rielezione, all’ottavo tentativo, del Presidente uscente che a luglio compirà ottantuno anni e, in modo inequivocabile, aveva chiesto di ritirarsi a vita privata. Suo malgrado ha dovuto dichiarare ufficialmente come le condizioni “impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente debbono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti“.
Strapotere, come quello di un esecutivo che, per l’incapacità della politica, da oggi obbliga, con decreto legge, la vaccinazione – per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 – gli ultra cinquantenni e l’Agenzia delle Entrate già investita di notificare la violazione anche a chi, pur vaccinato, non si sia fatto la terza dose di un farmaco realizzato su una variante ormai scomparsa.
Scrivendo di eventi culturali, per deformazione, siamo abituati ad approfondire e, fior di giuristi hanno spiegato come, in prevenzione pandemica, lo Stato sia pienamente legittimato, anche alla luce di tre sentenze della Corte Costituzionale e una recentissima della Corte Europea emanate sullo specifico punto.
Premesso questo, nel nostro piccolo, credendo nella sana informazione, facciamo notare come, al momento, vige un obbligo di dubbia compatibilità con il precetto costituzionale ex comma 2 dell’articolo 32: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”
Il decreto legge è una “disposizione di legge”, in quanto Fonte di diritto (nell’ambito della gerarchia delle fonti, i decreti legge sono ricompresi tra quelle di secondo livello definite “legislative” ovvero “primarie“, insieme con le leggi, i decreti legislativi e le leggi regionali), peraltro, nell’articolo 77 della Costituzione si afferma che i decreti legge sono “provvedimenti provvisori con forza di legge“.
Ogni provvedimento provvisorio con forza di legge decade, come non sia mai esistito, dopo sessanta giorni se in tale lasso temporale non viene convertito in legge e, guardando all’operato svolto, senza addurre processo alle intenzioni, è probabile che anche il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022), verrà convertito attraverso la discutibile formula della fiducia e, quindi, esautorando l’iter parlamentare.
Constatato lo spreco di una settimana per dimostrare al mondo l’incapacità di eleggere il nuovo inquilino del Quirinale, non è certo il tempo a mancare e, allora, ci si chiede se, in uno Stato di diritto seppur in emergenza pandemica, non sarebbe doveroso che il Parlamento si riappropriasse della propria funzione dedicando il tempo necessario ai passaggi di tale conversione.
Però questa sera inizia il Festival di Sanremo e, certi sofismi, possono attendere la settimana prossima.
Cinzia Colzi
Firenze, 1° Febbraio 2022